10.6 C
Milano
martedì, Marzo 19, 2024

Regolamento GIST

REGOLAMENTO GIST (modificato dal CD il 16/01/2023)

1) Norme di iscrizione

1.1) Il GIST riunisce i giornalisti che si occupano con regolarità e continuità di turismo.

1.2) Possono iscriversi al GIST, in qualità di soci ordinari, i giornalisti italiani regolarmente iscritti all’Ordine dei Giornalisti. Possono iscriversi al Gist, in qualità di soci aggregati, i giornalisti stranieri, associati alla Stampa Estera in Italia (www.stampaestera.org) e/o operativi in Italia, purchè si occupino di turismo e temi legati al turismo.

1.3) Possono essere soci ordinari GIST i giornalisti italiani appartenenti alle seguenti categorie:

a) Redattori che, in forza di un contratto conforme al CCNLG (Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico) svolgano la loro attività presso testate giornalistiche e televisive, agenzie e service specializzati in turismo; oppure presso testate giornalistiche, televisive e online, case editrici, agenzie e service non specialistici nei quali siano titolari di rubrica o sezione turistica;

b) Freelance che collaborino con testate giornalistiche o televisive, agenzie e service, purché producano idonea documentazione cartacea e/o video, comprovante la regolare e continua attività nel settore turistico;

c) Addetti Stampa che svolgano anche attività di ufficio stampa, purché di carattere giornalistico e strettamente legata al turismo, purché tale attività sia dimostrata da idonea documentazione e purché sia svolta in modo continuativo e regolare;

d) Fotografi che collaborino per testate giornalistiche, agenzie e service specializzati in turismo oppure presso testate giornalistiche, agenzie e service non specialistici purché realizzino in prevalenza servizi di turismo con continuità e regolarità;

e) Autori di guide turistiche

1.4) Tutti i giornalisti, indipendentemente dalla tipologia di lavoro svolto (carta stampata, agenzia di informazione e/o fotografica, web, ufficio stampa ecc.) sono tenuti al rispetto delle disposizioni di legge in vigore e dei documenti firmati dagli organismi di riferimento della categoria giornalistica: Legge 03/02/1963 n. 69 (Istituzione dell’Odg); Legge 29/12/1990 n. 428 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea); Carta dei doveri del Giornalista (approvata da Odg e FNSI); Protocollo sulla trasparenza pubblicitaria (firmata il14/04/1998 da Odg, FNSI, Assap, Assorel, Otep e Tp); Risoluzione relativa all’Etica del Giornalismo approvata dal Consiglio d’Europa il 01/07/1999; Codice deontologico sull’attività giornalistica (art. 25Legge n. 675/96); Codice deontologico del GIST (18/10/1991).

1.5) L’ammissione al GIST viene deliberata dal CD previo accertamento e valutazione qualitativa e discrezionale dei requisiti professionali previsti dall’art.1 dello Statuto e dall’art. 2 del Regolamento.

1.6) La domanda di iscrizione al GIST deve essere redatta su apposito modulo, sottoscritta da due soci ordinari del GIST corredata dal parere dei delegati regionali e da una congrua documentazione (fotocopie di articoli, servizi, cassette, nastri ecc.) attestante la propria attività giornalistica.

1.7) Non sono ritenuti validi ai fini dell’iscrizione al GIST gli articoli pubblicati su testate giornalistiche in forma di publiredazionale.

1.8) La domanda di iscrizione al GIST dei giornalisti stranieri deve essere redatta sullo stesso modulo dei soci ordinari, senza indicazione del numero di tessera dell’Ordine. La domanda deve essere sottoscritta da due soci ordinari del GIST, corredata da adeguata documentazione (fotocopie di articoli, file, link, ecc.). L’ammissione al GIST come socio aggregato viene deliberata dal CD a maggioranza assoluta dei suoi componenti (metà più uno dei componenti il CD).

1.9) I soci aggregati non hanno diritto all’elettorato attivo e/o passivo.

2) Quote sociali

2.1) La quota sociale, sia dei soci ordinari che aggregati, deve essere pagata ogni anno entro il 31 gennaio dell’anno in corso, pena l’applicazione di una mora e l’esclusione, per i soci ordinari, dal voto fino al pagamento della quota.

2.2) La mora è fissata nel 10% della quota del GIST.

2.3) I soci, sia ordinari che aggregati, che non sono in regola con il pagamento della quota entro il 30 giugno di ogni anno decadranno dal GIST per morosità, automaticamente e senza ulteriore preavviso, previa deliberazione del primo Consiglio Direttivo utile. La decadenza per morosità è prevista dall’art.4, lettera c) dello Statuto.

3) Gruppi regionali

3.1) Nell’ambito degli iscritti al GIST si possono formare Gruppi Regionali, di seguito denominati GR. Le regioni che hanno 7 o più soci ordinari iscritti ivi residenti possono dare vita a un GR con le seguenti finalità: svolgere nell’ambito della regione di appartenenza le attività previste dallo Statuto GIST; agevolare, con incontri e riunioni, la conoscenza e la collaborazione tra gli associati a livello regionale; attuare per conto del CD le funzioni istruttorie relative all’accertamento dei requisiti di accesso al GIST dei candidati residenti nella regione; rappresentare il CD del GIST a livello locale in occasione di iniziative, contatti con istituzioni ed enti locali, soggetti professionali, privati ecc.; vigilare a livello regionale sul rispetto del codice deontologico e delle decisioni del CD; collaborare, di concerto con il CD, alla tutela degli interessi morali e materiali dei soci regionali; organizzare attività locali dirette al potenziamento territoriale del GIST, alla sua crescita e allo sviluppo dell’attività professionale degli iscritti locali.

3.2) Il GR indica al CD il proprio recapito, che può essere presso l’abitazione/ufficio del delegato o di altro socio.

3.3) Non c’è incompatibilità tra la carica di rappresentante regionale e quella di membro del CD.

3.4) I soci ordinari appartenenti a regioni che hanno meno di 7 iscritti possono confluire su richiesta in qualsiasi GR già formato, oppure unirsi ad altre regioni prive di GR, in modo da raggiungere il numero minimo richiesto per la formazione di un GR. La richiesta va inoltrata e approvata dal CD previo parere del GR interessato.

3.5) Ogni GR elegge al proprio interno, fra i soci ordinari, il delegato e il vice delegato. La riunione per la suddetta elezione deve essere convocata entro 20 giorni dalla data dell’Assemblea nella quale sono stati eletti il Presidente e il CD del GIST. Le nomine devono essere notificate tempestivamente al CD.

3.6) Tra tutti i delegati e vice delegati vengono eletti ogni tre anni tre rappresentanti che entrano a far parte del CD. La riunione per l’elezione dei tre rappresentanti deve essere convocata dal Presidente del GIST con preavviso di 10 giorni non oltre il 30° giorno successivo alle elezioni.

I tre rappresentanti regionali scadono contestualmente al CD.

In caso di dimissioni, subentra il primo dei non eletti. Nel caso in cui non ve ne siano, il CD provvede a convocare entro tre mesi una riunione per l’elezione del/dei nuovi rappresentanti. Nella riunione per l’elezione dei delegati in CD è ammesso il voto per delega. Nelle elezioni è ammesso un numero massimo di 4 preferenze.

3.7) I delegati e vice delegati restano in carica tre anni e scadono contestualmente al CD.

3.8) I delegati e vice delegati decadono in caso di dimissioni, votazione di sfiducia dei soci del GR (in apposita riunione convocata da almeno due terzi degli iscritti e con il voto di metà più uno dei presenti), decadenza deliberata dal CD per i motivi previsti dallo Statuto dopo aver interpellato l’interessato e il GR.

3.9) In caso di dimissioni del delegato, il vice delegato convoca il GR per la sostituzione del dimissionario. In caso di dimissioni del vice delegato, il delegato convoca il GR per la sostituzione del dimissionario. Nel caso in cui non vi siano né delegato né vice delegato il CD convoca il GR per la nuova elezione.

3.10) Il delegato del GR ha il compito di tenere i rapporti con il CD, di riferire ai soci regionali, di riportare al CD le proposte dei soci regionali, di mantenere i contatti con i delegati all’interno del CD, di indire periodiche riunioni (almeno due volte all’anno) dei soci regionali, di essere punto di riferimento nell’ambito regionale per enti, istituzioni, soggetti privati, di rappresentare il GR nelle istanze locali.

3.11) I delegati del GR, su espressa richiesta, possono partecipare, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, alle riunioni del CD nelle occasioni in cui si affrontino problemi inerenti alla realtà in cui operano. Possono essere consultati dal CD e/o convocati qualora l’ordine del giorno della riunione del CD preveda la discussione di problemi inerenti a specifiche realtà regionali.

3.12) Il GR non ha autonomia patrimoniale. I fondi per le sue iniziative devono provenire dal CD. All’inizio di ogni anno di attività i GR devono far pervenire al CD un progetto di massima relativo alla loro attività futura, con relativo bilancio preventivo e consuntivo. Tutte le attività rivolte all’esterno del GR devono avere la preventiva approvazione del CD. In caso di organizzazione di incontri, seminari, conferenze rivolte ai soci del GR, è necessaria la preventiva autorizzazione di spesa da parte del CD.

4) Comitato scientifico

4.1) Il Comitato Scientifico è responsabile degli indirizzi in materia di attività culturale, scientifica, didattica, di studio e ricerca, pur non potendo assumere decisioni vincolanti per il CD né prendere direttamente impegni nei confronti di terzi estranei alla Associazione.

4.2) Il Comitato Scientifico è composto da cinque personalità di riconosciuto prestigio culturale e scientifico del mondo accademico specializzate nelle discipline afferenti al turismo, identificati dal CD anche tra i soci aggregati, membri Onorari ed i Sostenitori affiancate da cinque membri nominati dal CD, fra i propri Soci iscritti.

4.3) I membri del Comitato Scientifico sono delegati dal CD a nome del GIST a svolgere relazioni, partecipare a convegni, dibattiti, manifestazioni culturali.

4.4) Il Comitato Scientifico è diretto da un coordinatore scelto dal CD fra i cinque membri Soci del GIST. Le deliberazioni del Comitato saranno sottoposte all’approvazione del CD, il quale decide di assumere gli impegni compatibilmente con le risorse e gli obbiettivi della Associazione. Il Comitato si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del coordinatore in accordo con la Presidenza GIST, che può assistere alle riunioni, per definire gli indirizzi e le iniziative da adottarsi da parte del CD.

4.5) I cinque membri giornalisti del GIST del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e possono essere rinominati. I cinque membri esterni durano in carica illimitatamente salvo che per ragioni di opportunità di tempo o per altri motivi a insindacabile giudizio del CD del GIST.

4.6) I membri del Comitato Scientifico non hanno diritto ad alcuna diaria salvo il rimborso delle spese da essi sostenute per partecipare alle riunioni o ai diversi eventi culturali promossi, patrocinati, organizzati o sponsorizzati dal GIST cui devono presenziare in base alle finalità istituzionali o per doveri di rappresentanza.

5) Gruppi di specializzazione

5.1) Nell’ambito del GIST si possono formare Gruppi di Specializzazione (di seguito denominati GS), tra soci ordinari che svolgono la stessa tipologia di professione (redattori, freelance, fotografi, uffici stampa, giornalisti telematici ecc.).

5.2) Ogni GS nomina un delegato e un vice delegato eleggendoli al proprio interno mediante riunione appositamente convocata, a maggioranza semplice (metà più uno dei presenti). Le nomine devono essere tempestivamente notificate al CD. Il GS indica anche il proprio recapito, che può essere presso l’abitazione/ufficio del rappresentante o di altro socio.

5.3) I delegati e vice delegati del GS durano in carica tre anni e scadono contestualmente al CD.

5.4) I delegati e vice delegati decadono nei medesimi casi previsti all’art. 3.8 del Regolamento.

5.5) Il delegato dei GS ha, nell’ambito del proprio gruppo, gli stessi compiti previsti all’art. 3.10 del Regolamento.

5.6) I delegati dei GS hanno diritto di partecipare alle riunioni del CD nei casi previsti dall’art. 3.11 del Regolamento.

5.7) Il GS non ha autonomia patrimoniale. Per la realizzazione di iniziative vale il disposto dell’art. 3.12 del Regolamento.

6) Validità delle assemblee e delle riunioni

6.1) L’Assemblea ordinaria è considerate valida quando siano presenti la metà più uno dei soci ordinari aventi diritto al voto in prima convocazione e almeno un terzo degli aventi diritto al voto in seconda convocazione.

6.2) Le riunioni e le delibere del CD sono considerate valide quando siano presenti la metà più uno dei consiglieri aventi diritto al voto.

6.3) E’ possibile tenere le riunioni dell’Assemblea (sia ordinaria sia straordinaria) online, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati “da remoto” e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

Che sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

Che sia consentito al soggetto verbalizzante di ascoltare gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

Che sia consentito ai partecipanti, purché aventi diritto al voto, di intervenire alla discussione e votare gli argomenti all’ordine del giorno;

Che sia indicato nell’avviso di convocazione uno specifico link ipertestuale che consenta ai partecipanti l’accesso da remoto ad una “sala virtuale” comune, lasciando libera la scelta della piattaforma software da utilizzarsi, purché la stessa consenta la partecipazione dei soci aventi diritto al voto;

Che la piattaforma prescelta consenta, secondo quanto previsto al successivo articolo 7.2, modalità di voto e scrutinio segreti.

6.4) Le riunioni dei GR escluso quello della Lombardia sono considerate valide quando siano presenti la metà più uno degli iscritti. Le riunioni del GR Lombardo sono considerate valide quando siano presenti la metà più uno degli iscritti in prima convocazione e almeno un terzo in seconda convocazione.

7)  Modalità di votazione

7.1) Hanno diritto al voto tutti i soci ordinari in regola con la quota di iscrizione, secondo le modalità stabilite dagli art. 2.2 e 2.3 del presente Regolamento.

7.2) Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano. Nel caso di elezioni (e su richiesta dell’interessato per votazioni che riguardano il comportamento di uno dei soci), le votazioni avvengono a scrutinio segreto: in tal caso, in ipotesi di assemblea online, c.d. da remoto ai sensi dell’articolo 9.3., le parti procederanno seguendo l’iter procedurale previsto dalla piattaforma software utilizzata per l’assemblea da remoto.

7.3) È ammesso il voto per delega, tranne per le riunioni e delibere del CD e per le assemblee online c.d. da remoto, come disposto dall’art 6.3 del presente regolamento.

7.4) I membri del Collegio dei Probiviri vengono eletti contestualmente al CD, in Assemblea ordinaria. Risultano eletti i 3 i candidati che hanno raggiunto il maggior numero dei voti.

7.5) In caso di parità di risultato, in occasione di elezione a qualsiasi carica, viene eletto il candidato che risulta più anziano per iscrizione al GIST; in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

8) Adozione delibere

8.1) Le delibere dell’Assemblea ordinaria vengono adottate a maggioranza semplice (metà più uno dei presenti aventi diritto al voto, incluse le deleghe).

8.2) Le delibere dell’Assemblea straordinaria vengono adottate secondo quanto stabilito dall’art. 17 dello Statuto, vale a dire a maggioranza di due terzi dei partecipanti all’assemblea aventi diritto al voto.

8.3) Le delibere del CD vengono adottate a maggioranza semplice (metà più uno dei presenti aventi diritto al voto). In caso di parità di voti, il voto del Presidente è decisivo.

8.4) Le delibere dei GR e dei GS vengono adottate a maggioranza semplice (metà più uno dei presenti aventi diritto al voto, incluse le deleghe).

8.5) Le delibere del Collegio dei Probiviri vengono adottate a maggioranza semplice (metà più uno dei presenti aventi diritto al voto). In caso di parità di voti, il voto del Presidente è decisivo.

9) Dimissioni

9.1) In caso di dimissioni e/o decadenza del Presidente, la guida del CD è affidata al Vicepresidente fino alla scadenza del mandato assembleare, con pieni poteri e rappresentanza legale.

9.2) In caso di dimissioni e/o decadenza del Vicepresidente e/o del Segretario, e/o del Tesoriere, il CD elegge al proprio interno le nuove cariche con le modalità previste dagli articoli 8-9-10 dello Statuto. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente o, in mancanza di quest’ultimo e come previsto dall’art.11 dello Statuto, tra i membri del Direttivo stesso.

9.3) In caso di dimissioni e/o decadenza di un membro del CD, subentra il primo dei non eletti fino ad esaurimento della graduatoria. In caso di esaurimento della graduatoria, il CD convoca entro sessanta giorni l’Assemblea ordinaria dei soci per l’elezione dei membri mancanti.

9.4) In caso di dimissioni e/o decadenza di un membro del Collegio dei Probiviri, subentra il primo dei non eletti fino ad esaurimento della graduatoria. In caso di esaurimento della graduatoria, il CD convoca entro sessanta giorni l’Assemblea ordinaria dei soci per l’elezione dei membri mancanti.

10) Codice autodisciplina interno

10.1) Qualunque socio del GIST getti discredito sull’associazione stessa o su singoli soci, diffondendo all’interno dell’associazione o all’esterno di essa notizie false o ritenute lesive dell’immagine del GIST, salva la tutela nelle competenti sedi, è passibile delle sanzioni disciplinari previste dall’art.12 dello Statuto. Qualsiasi sanzione disciplinare deve essere preceduta dall’audizione dell’interessato circa il suo operato, così come previsto dall’art. 12 ter dello Statuto.

10.2) E’ fatto divieto ai soci di utilizzare il logo/marchio GIST senza autorizzazione scritta del Presidente dell’associazione o di persona delegata a tale scopo. E’ fatto altresì divieto ai soci di utilizzare il logo/marchio GIST in modo contraffatto o comunque diverso da quello autorizzato.

Per l’adozione delle delibere vige quanto stabilito dal presente Regolamento al punto 8.

11) Deontologia e autodisciplina

11.1) Il GIST, Gruppo Italiano Stampa Turistica, al fine di individuare regole di comportamento che attengano alla professione specifica di giornalista specializzato in temi del turismo e di fornire al lettore le massime garanzie di una corretta informazione, nell’ottobre 1991 ha approvato il seguente codice di comportamento a cui conformarsi.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Art. 1

Il GIST, Gruppo Italiano Stampa Turistica riunisce i giornalisti che si occupano di turismo in quotidiani, periodici, radiotelevisioni, giornali telematici, agenzie fotografiche e uffici stampa. Condizione necessaria per l’ammissione e la permanenza nel GIST è la comprovata attività professionale nel settore turistico (che deve essere regolare e continua).

Art. 2

Il Gruppo Italiano Stampa Turistica riconosce e fa propri tutti i principi di deontologia professionale dell’Ordine dei Giornalisti.

Art. 3

Per quanto attiene alle specifiche tematiche del giornalismo turistico, gli aderenti al GIST ribadiscono la più completa indipendenza e autonomia da tutti i soggetti sia privati che pubblici che operano nel settore e si impegnano a mantenere una netta distinzione fra informazione giornalistica e pubblicità. Per riaffermare tali principi approvano le seguenti:

NORME ATTUATIVE

A) A garanzia della completa indipendenza del giornalista e della testata, l’accettazione di viaggi, soggiorni, passaggi aerei e altri servizi di tipo turistico è condizionata al rispetto di alcuni principi fondamentali, in considerazione della particolare natura dell’attività professionale:

1) Vanno privilegiati i contatti con gli enti preposti a rappresentanze istituzionali che svolgono, proprio per la natura della loro attività, un servizio pubblico e sono dunque a disposizione dei giornalisti nello svolgimento del proprio lavoro.

2) Il socio che partecipi a un viaggio a nome di una testata lo farà soltanto previo esplicito accordo con il giornale interessato.

3) Il giornalista che compia viaggi organizzati da società private e pubbliche è tenuto a rispettare il valore etico dell’obiettività fornendo tutte le informazioni sulla materia oggetto del servizio e sulle opportunità offerte dal mercato.

4) In ogni caso il GIST chiede a ogni suo iscritto di non ratificare accordi compromissori che ne ledano la libertà di espressione e soprattutto di non accettare clausole che vincolino a realizzare il servizio e a pubblicarlo sotto precise condizioni di spazio e contenuto.

5) La conoscenza diretta dei luoghi è condizione necessaria per la realizzazione di un reportage.

B) A garanzia della trasparenza nei rapporti tra giornalisti e operatori del settore e per una corretta informazione, gli aderenti al GIST che si occupano di uffici stampa per conto di operatori turistici e altre realtà del settore:

1) sono tenuti a segnalare tempestivamente questa loro attività che verrà messa in evidenza nell’elenco soci del GIST.

2) devono attenersi, nello sviluppo della loro attività giornalistica di informazione, ai principi di indipendenza, imparzialità e correttezza sanciti dall’art.44 del CCNL “Rapporto fra informazione e pubblicità”, che fra l’altro recita: “i testi elaborati da giornalisti collaboratori dipendenti da uffici stampa o di pubbliche relazioni devono essere pubblicati facendo seguire alla firma l’indicazione dell’organizzazione cui l’autore del testo è addetto quando trattino argomenti riferiti all’attività principale dell’interessato.

Previous article
Next article

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
- Advertisement -

Latest Articles