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mercoledì, Aprile 24, 2024

Genius Loci, addio. Il disagio delle Guide Turistiche

 

(dove si riflette sulla preoccupazione e sul disagio delle Guide turistiche per i contenuti di un “testo unificato” che, anziché riuscire a fare la dovuta sintesi tra i due Disegni di Legge presentati dai Senatori Ripamonti e Croatti, minaccia concretamente di rappresentare il definitivo svilimento della professione e conseguente abbassamento del livello dell’interpretazione del Patrimonio storico-artistico e sua corretta divulgazione)

 

 

Ci voleva un illustre architetto norvegese come Christian Norberg-Schulz (Oslo, 1926-2000) per rinvigorire, con il suo saggio intitolato “Genius Loci apparso nel 1979, il concetto dello “Spirito del luogo” che gli antichi ben conoscevano, ovvero quell’interazione di luogo e identità che consente di arrivare a scoprire tutti quegli aspetti storico-artistici, architettonici, socio-culturali, ma anche di linguaggio e di abitudini che caratterizzano un sito, un ambiente, una città.

Questa funzione, nel mondo contemporaneo del turismo globalizzato, delle piattaforme digitali e dei viaggi “all included”, è svolta dalla figura professionale della Guida turistica che interpreta e trasmette al visitatore l’identità culturale, naturale e ambientale, socio-economica e demo-etno-antropologica della località visitata attraverso “l’illustrazione e l’interpretazione in situ, nel corso di visite guidate aventi anche finalità didattiche, a favore sia di persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato quale testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, di opere d’arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e religiosi, scavi e siti archeologici, ville, giardini, parchi storici e artistici, complessi architettonici e urbanistici, beni etnoantropologici e altri beni  materiali e immateriali testimonianza di una civiltà”.

Purtroppo, però, a questa dettagliata definizione dell’attività professionale della Guida Turistica, il resuscitato Ministero per il Turismo non ha saputo far seguire un Disegno di Legge in grado di mettere ordine, riportando su binari amministrativamente rettificati quanto rimasto insoluto al riguardo a seguito dell’approvazione della cosiddetta “Legge europea” (ma italianissima, nella realtà) n. 97 del 6 agosto 2013 con l’asserzione, all’articolo 3 della stessa, che “l’abilitazione alla professione di Guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale”, senza peraltro aver mai fatto seguire alcun Decreto attuativo in grado di chiarire le modalità attraverso le quali i nuovi professionisti avrebbero potuto acquisire tali competenze e, anzi, ancora oggi, a quasi nove anni di distanza, lasciando ineseguito quanto previsto dal comma 3 che richiedeva “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, l’individuazione dei “siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione”, che pure erano stati sanciti dalla Corte di Giustizia Europea con la causa C-180/89 fin dal 26 febbraio 1991.

Un articolo di legge che ha svilito le competenze della Guida turistica che, fino ad allora, era sempre stata abilitata per l’esercizio della professione su aree territoriali definite (province o regioni) ed era sempre stata fedele interprete del loro Genius Loci, garantendo un elevato standard qualitativo al cliente, offrendo una lettura attenta del patrimonio (di fatto contribuendo così alla sua tutela) e portando un punto di vista genuino e non omologato sui luoghi visitati

Che le indicazioni della UE restino, in parecchi casi, inascoltate è un dato di fatto, salva l’adozione della formula stantia “ce lo chiede l’Europa” quando si voglia far approvare in velocità una qualche norma poco gradita alla cittadinanza. Così, nove anni dopo e sette governi (Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte I, Conte II e Draghi) succedutisi senza la volontà (o la capacità) di risolvere la questione delle modalità di accesso alla professione di Guida turistica e la definizione degli ambiti di esercizio sulla base delle necessarie competenze, si è finalmente giunti, auspice il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia (Lega), ad “incardinare” la nuova legge al Senato lo scorso 24 marzo sotto la forma di uno “Schema di testo unificato” risultante dall’unione di due Ddl presentati dai Senatori Ripamonti (Lega) e Croatti (M5S) che, ben concepiti, lasciavano intravedere la prospettiva di un possibile ritorno alla territorialità.

Si dice che “la gatta frettolosa fa i gattini ciechi”, ma – evidente carenza di fretta a parte – più che ciechi questi gattini paiono piuttosto degli ircocervi mostruosi geneticamente modificati. Il testo unificato della nuova legge, infatti, appare contradittorio e mancante di alcune parti fondamentali quali, ad esempio, la composizione delle Commissioni d’esame, i contenuti e le modalità delle prove, l’impianto sanzionatorio e la norma transitoria; tutti elementi non suscettibili di correzioni con emendamenti presentabili in seno alla X Commissione del Senato.

Come ciliegina sulla torta, la “Riforma 4.1 – Ordinamento delle professioni delle Guide turistiche” è stata inserita tra gli interventi del PNRR di competenza del Ministero del Turismo e dovrà essere approvata entro la fine del 2023 con “l’obiettivo di dare, nel rispetto della normativa locale, un ordinamento professionale alle Guide turistiche e al loro ambito di appartenenza.

Si tratta, dunque, di definire uno standard nazionale per la categoria senza, tuttavia, implicare “la creazione di una nuova professione regolamentata. La riforma deve inoltre prevedere formazione e aggiornamento professionale al fine di supportare meglio l’offerta”.

Deve essere stato proprio su questi presupposti che il Ministro Garavaglia ha reputato essenziale giungere alla conclusione della discussione, tenuto conto che sul PNRR l’attenzione massima da parte dell’Europa è concentrata sulle riforme, affermando: “Tra esse, quella delle Guide è forse quella meno complessa, la cui realizzazione contribuirebbe a diffondere un messaggio di serietà dell’Italia come Paese”.

Peccato, però, che la realtà fattuale sia di natura completamente diversa!

La professione di Guida Turistica, professione regolamentata in Italia, è assoggettata fin dal 1992 alle disposizioni concernenti il diritto di stabilimento in vigore a livello europeo in materia di professioni, sia riguardo al riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altro Stato membro diverso da quello di stabilimento dove la professione è stabilmente esercitata, sia per quanto attiene al diritto di libera prestazione di servizi in forma temporanea e occasionale. Pertanto, la professione di Guida Turistica è soggetta alla Direttiva 2005/36/CE, recentemente modificata con la Direttiva 2013/55/UE, ma non è soggetta alla Direttiva 2006/123/CE (Servizi) per tutto ciò che concerne le qualifiche professionali, ivi comprese le modalità di esercizio della professione stessa per le quali vige l’esclusiva competenza dello Stato.

L’idea secondo la quale, per effetto della sola disposizione contenuta nell’art. 3 della legge 97/2013, sarebbe stata creata la figura della “guida nazionale” e sarebbero state già automaticamente “estese” le abilitazioni regionali per consentire l’esercizio della professione con riferimento a qualunque parte del patrimonio storico-artistico e culturale italiano, è confutata dal fatto che:

  1. a) l’art. 3 della Legge n. 97/2013 non prevede affatto l’estensione automatica all’intero territorio nazionale delle abilitazioni regionali o provinciali pregresse;
  2. b) le uniche abilitazioni sinora rilasciate e quelle che, ancora adesso, vengono rilasciate dalle Regioni, lo sono appunto in base alle vigenti norme regionali, le quali prevedono prove di abilitazione commisurate agli (e limitate alla conoscenza degli) “ambiti” regionali o infra-regionali ivi previsti e non sono in alcun modo adattabili ad un esercizio della professione al di fuori di tali “ambiti”, né tanto meno possono considerarsi estese all’intero patrimonio storico-artistico e culturale nazionale.

La recente Legge 23 dicembre 2021 n° 238 recante: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020”, all’Art. 5, Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2295 – lettera g) si dispone che “all’articolo 22, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Ai fini dell’applicazione del comma 1, lettere b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono  quelle  in  relazione alle  quali  conoscenze,  abilità  e   competenze  acquisite  sono essenziali per l’esercizio della professione e in cui  la  formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla  formazione richiesta in Italia. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, è fatta salva l’applicazione dei termini di durata delle condizioni minime di formazione ivi previsti nel caso di qualifiche  professionali non acquisite in uno Stato membro».

Gli stessi decreti di riconoscimento recitano: ”Ritenuto di dover applicare una misura compensativa in quanto la formazione per il rilascio del titolo di Guida turistica in Romania non comprende la conoscenza del patrimonio artistico, culturale, naturale e della legislazione turistica nazionale”.

Nonostante le materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia, il percorso di adattamento avallato dalla Direzione Generale Turismo è limitato a una generica prova orale o a semplici tirocini della durata di soli 6 mesi che dovrebbero riconoscere una competenza operativa nazionale.

L’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 riporta che: ”la professione che l’interessato eserciterà sul territorio italiano sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d’origine, se le attività sono comparabili”. Il patrimonio culturale materiale e immateriale dello Stato italiano non è comparabile con nessun altro patrimonio degli Stati membri di origine dei professionisti migranti. A tal proposito importa rendere noto come siano state aggirate le norme nazionali sull’abilitazione alla professione di Guida Turistica e, di conseguenza, sul riconoscimento del titolo con numerose abilitazioni rilasciate in Romania.

Eloquente, al riguardo, il titolo di un articolo apparso su “Il Corriere della Sera”- Edizione di Firenze – il 9 novembre 2018: “Vuoi fare la Guida Turistica a Firenze? Il patentino lo prendi a Bucarest”.

Il diritto di stabilimento è consentito al cittadino europeo stabilito in uno stato membro, che ha acquisito un titolo (o ha esercitato una professione) nel suo Stato membro di stabilimento che si trasferisce in Italia. Ciò che sta avvenendo nella fattispecie è, invece, lo “shopping del titolo” da parte di un cittadino italiano che non ha mai vissuto in Romania e non intende esercitare in Romania, che in maniera dubbia prende a pagamento un titolo di guida romena e lo fa poi riconoscere dall’Italia. 

Detto fenomeno ha riguardato e riguarda anche le professioni di insegnante (persino di insegnante di sostegno), di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi, di Agente Immobiliare, di Giornalista e molte altre ancora, comprese le specialità mediche. In passato tale prassi era ben nota per gli abogados, ovvero cittadini italiani in possesso della laurea in giurisprudenza che, per poter esercitare come avvocato in Italia, dove è previsto il superamento dell’esame di Stato, aggiravano tale normativa diventando avvocati in Spagna (dove l’esame di Stato non è previsto) per poi esercitare stabilmente nel nostro Paese.

Sia per gli avvocati senza esame di Stato che per gli insegnati con il titolo acquisito in Romania sono già state prese delle contromisure escludendo, ad esempio, questi ultimi dalle graduatorie per l’insegnamento, si chiede al Ministro per il Turismo se sia a conoscenza che è invalso l’utilizzo sempre più frequente del ricorso al fenomeno del così detto “shopping del titolo” per la professione di Guida Turistica e se non sia il caso di effettuare delle verifiche sulle modalità di riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in Romania o, addirittura, in Paesi extracomunitari come il Kossovo e l’Albania.

Se si auspica, come affermato dal Ministro, che la nuova legge sulle Guide turistiche “contribuisca a diffondere un messaggio di serietà dell’Italia come Paese”, occorre procedere in maniera totalmente diversa. Altrimenti per il Genius Loci evocato da Christian Norberg-Schulz non resterà che la strada dell’oblio o l’esilio verso Paesi con maggiore civiltà e assai minore burocrazia.

 

 

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