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venerdì, Aprile 19, 2024

Reclamo immediato del Gist contro l’ordinanza del tribunale

 

Nel segno della trasparenza verso i soci che ha sempre contraddistinto l’operato del Direttivo e del Presidente Gist Sabrina Talarico, pubblichiamo l’ordinanza del 25 luglio 2021 con la quale il giudice ha accolto il ricorso delle socie Gist Cristina Berbenni, Veronica Deriu e Rosaria Talarico, preceduta dalla lettera che Sabrina Talarico ha inviato in data 28 luglio a tutti i soci Gist, annunciando l’imminente reclamo.

La lettera di Sabrina Talarico ai soci

 

Cari colleghi,
come alcuni di voi hanno già saputo, con ordinanza del 25 luglio 2021 (ricevuta ieri), il giudice Martina Flamini del Tribunale di Milano ha accolto il ricorso presentato contro il GIST dai colleghi Cristina Berbenni, Veronica Deriu e Rosaria Talarico.
In attesa del giudizio di merito, in via cautelare e come fase antecedente l’instaurazione dello stesso giudizio, il giudice ha ritenuto di sospendere l’efficacia esecutiva della delibera assunta dal GIST il 14/05/21, che di fatto ha deciso l’uscita della nostra associazione dalla FNSI.
Avverso tale ordinanza sarà immediatamente proposto reclamo dal GIST.
Il ricorso è stato accolto non per la questione del limite della piattaforma (nemmeno citata nel deliberato), non per violazione di regole di democrazia (come qualcuno sta incautamente dicendo), non per illegittimità del contenuto del deliberato (quindi l’uscita del GIST dalla Fnsi), non per vizi di convocazione dell’assemblea.
Il ricorso è stato accolto fondamentalmente perché, secondo il giudice e contrariamente a quanto finora sempre avvenuto nel GIST, il quorum costitutivo e deliberativo è stato calcolato sul numero degli aventi diritto al voto anzichè sul numero totale dei soci. Vale a dire che ciò che è previsto dallo statuto per l’assemblea ordinaria (quorum calcolato sugli aventi diritto al voto) non vale per l’assemblea straordinaria, il cui quorum e relative maggioranze vanno calcolate anche sui NON aventi diritto al voto. Di questo prendiamo atto per il futuro.
Nulla da eccepire sul fatto che una delle ricorrenti sia talmente sensibile alle questioni sindacali da risultare in arretrato con le quote FNSI dal 2018 (quindi eletta nel 2019 a carica sociale senza averne diritto), salvo aver saldato la quota FNSI 2021 il giorno prima dell’assemblea. Nulla da eccepire sul fatto che una delle ricorrenti abbia scritto e firmato nel 2019 un verbale di assemblea straordinaria in cui il quorum era stato calcolato esattamente come nell’assemblea del 14/05/21 (le contraddizioni della vita).
Prendiamo atto di questa nuova interpretazione dello Statuto, che apre a nuove e interessanti prospettive.
Fermo restando che il provvedimento del giudice sarà immediatamente reclamato dal GIST, di una cosa siamo certi: in democrazia vincono i numeri e la volontà della maggioranza dei soci.
Siamo costretti a difenderci e lo faremo, perché non vogliamo aggrapparci ad espedienti dialettici e cavilli a correnti alternate.

Siamo sicuri che alla fine la volontà dei soci verrà rispettata.

Sabrina Talarico
Presidente GIST

L’ORDINANZA DEL GIUDICE

N. R.G. 2021/24886

 

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

PRIMA CIVILE Nella causa civile iscritta al n. r.g. 24886/2021 promossa da:

CRISTINA ANNA BERBENNI (C.F. xxx), VERONICA DERIU (C.F. xxx) e ROSARIA TALARICO (C.F. xxx), con il patrocinio dell’avv. DEL VECCHIO BRUNO e dell’avv. ALTEA SILVIA

Ricorrenti

contro
GRUPPO ITALIANO STAMPA TURISTICA (IN SIGLA GIST) (C.F. xxx), con il patrocinio dell’avv. MANTOVANI SABINA MARIA VITTORIA e dell’avv. MINNECI UGO (xxx)

Resistenti

Il Giudice,
a scioglimento della riserva che precede, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 23 c.c. e 669 bis c.p.c., depositato il 28.5.2021, Anna Cristina Berbenni, Veronica Deriu e Rosaria Talarico hanno adito il Tribunale di Milano chiedendo: “a) sospendere, ai sensi dell’art. 23, comma 3, codice civile, l’esecuzione della delibera adottata dall’assemblea straordinaria dei soci del GIST tenutasi in data 14 maggio 2021, avente ad oggetto la modifica degli articoli 1 e 18 dello Statuto del GIST, così come indicata e illustrata nel corpo del presente atto; b) contestualmente, fissare il termine per l’inizio del giudizio di merito avente ad oggetto l’annullamento della delibera di cui al superiore capo a) delle conclusioni, per tutte le ragioni sopra illustrate e che verranno ulteriormente argomentate nell’istaurando giudizio di piena cognizione; c) Con vittoria di spese, compensi ed onorari, oltre i.v.a. e c.a. e refusione del pagamento del contributo unificato”.

A sostegno della domanda cautelare proposta, le ricorrenti, giornaliste e socie dell’associazione non riconosciuta denominata Gruppo Italiano Stampa Turistica (GIST), hanno dedotto: che, con comunicazione del 28.4.2021, la Presidente e legale rappresentante aveva convocato per il 14.5.2021 un’assemblea straordinaria, da tenersi on line, utilizzando la piattaforma meet.google con il seguente ordine del giorno: “1. Relazione del Presidente; 2. Interventi e discussione; 3. Voto su modifiche statutarie”; che, attraverso le prospettate modifiche statutarie sarebbe stata proposta la fuoriuscita del GIST dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana; che Anna Berbenni e Veronica Deriu erano riuscite ad “entrare” nella riunione solo dopo numerosi tentativi, atteso che la piattaforma evidenziava il raggiungimento del numero massimo di partecipanti (pari a 100); che a Rosaria Talarico era stato impedito di partecipare in ragione di un contestato mancato pagamento delle quote associative; che la piattaforma poteva ospitare solo 100 partecipanti, mentre il numero dei soci era 205; che lo Statuto del GIST, all’art 17, prevedeva espressamente la maggioranza dei due terzi per le modifiche statutarie a condizione che fossero presenti la metà più uno dei soci e che, nel caso in esame, erano presenti solo 97 soci rispetto al numero complessivo di 205; che lo statuto non richiedeva che, per l’assemblea straordinaria, fossero presenti un determinato numero di soci “aventi diritto al voto” (previsione espressamente indicata solo per l’assemblea ordinaria); che la delibera adottata all’esito dell’assemblea del 14 maggio 2021 era, pertanto, invalida; che sussistevano i “gravi motivi” di cui all’art. 23 c.c. atteso che la modifica statutaria deliberata (l’uscita del GIST dal FNSI) incideva sulla struttura dell’Associazione, sugli scopi e sulle finalità, e spiegava i suoi effetti anche nei rapporti con i terzi, con possibile pregiudizio, nelle more della decisione di merito, dei diritti dei soci ricorrenti.

Ritualmente citato il GIST si è costituito eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità dell’istanza di sospensione proposta prima dell’instaurazione del giudizio di merito. Nel merito ha dedotto: che non era stata fornita prova dei vizi denunciati; che non sussisteva il requisito del periculum in quanto la decisione dello spostamento della sede legale del GIST non arrecava alcun pregiudizio alle ricorrenti; che le ricorrenti non avevano contestato la decisione del GIST di uscire dalla FNSI; che la piattaforma aveva consentito la partecipazione degli associati atteso che, come risultava dal verbale, non si era mai raggiunto il numero di 100; che la sig. Talarico non aveva partecipato in quanto non aveva sanato la morosità relativa agli anni 2019-2020; che, ai sensi degli artt. 30 e 36 dello Statuto, il quorum costitutivo per le assemblee straordinarie doveva essere considerato con riferimento ai soci aventi diritto al voto, come sempre accaduto in passato.

Nel corso dell’udienza del 14.7.2021 i difensori delle parti hanno discusso la causa, riportandosi ai propri scritti difensivi. Indi il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità spiegata dal GIST. Ad avviso di parte resistente il testo dell’art. 23 c.c., così come affermato da parte della giurisprudenza di merito richiamata dal GIST nella comparsa di costituzione, non consentirebbe una tutela cautelare ante causam.
La prospettazione di parte resistente non merita di essere condivisa.
Ai sensi dell’art. 669 quaterdecies c.p.c. le disposizioni relative al procedimento cautelare – e dunque anche il disposto dell’art. 669 ter c.p.c., che consente di adire il giudice prima dell’instaurazione della causa di merito, possono trovare applicazione ai provvedimenti di natura cautelare previsti da specifiche disposizioni contenute nel codice civile, purché le prime siano “compatibili” con tali provvedimenti. Nelle pronunce richiamate dal GIST (Trib. Roma 29.5.2015 e 15.12.2016, Trib. Brescia 6.12.2013), la predetta compatibilità è esclusa in forza del disposto dell’art. 23 c.c.

La detta disposizione, al terzo comma, prevede che: “Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell’associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l’impugnazione, l’esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori”.

Come già affermato dal Tribunale di Milano (nella pronuncia allegata dalla diesa delle ricorrenti (ord. del 2.10.2017, Trib. Milano, I Sezione Civile), con motivazioni pienamente condivise da questo giudice, non vi è alcuna incompatibilità tra il procedimento cautelare generale e il procedimento cautelare speciale di cui all’art 23, comma 3, c.c., atteso che quest’ultimo si riferisce alla possibilità di ottenere una tutela cautelare nella fase di merito. Alcuna espressa previsione, invece, è presente per quanto riguarda la possibilità di ottenere una tutela cautelare nella fase antecedente all’instaurazione del giudizio di merito e, dunque, non può ravvisarsi alcuna incompatibilità che porti ad escludere una forma di tutela nella fase ante causam.

Negare la possibilità di invocare una tutela cautelare nella fase antecedente all’instaurazione del giudizio di merito si porrebbe in contrasto con il principio di effettività della tutela, che trova nell’art. 24 della Costituzione e nell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea i suoi principali riferimenti.

La Corte di Cassazione ha qualificato il principio di effettività come regola-cardine dell’ordinamento costituzionale, volto ad assicurare il diritto “ad un rimedio adeguato al soddisfacimento del bisogno di tutela di quella… unica e talvolta irripetibile situazione sostanziale di interesse giuridicamente tutelato” (Cfr. Cass. 4 giugno 2015, n. 11564; Cass. 17 settembre 2013, n. 21255).

La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha più volte riconosciuto che la tutela cautelare è strumentale all’effettività della tutela giurisdizionale e, pur potendo venire variamente configurata e modulata, essa è necessaria e deve essere effettiva (sentenze n. 236 del 2010, n. 403 del 2007; n. 165 del 2000, n. 437 e n. 318 del 1995, n. 190 del 1985; ordinanza n. 225 del 2017), costituendo espressione paradigmatica del principio per il quale «la durata del processo non deve andare a danno dell’attore che ha ragione» (sentenza n. 253 del 1994). Essa, infatti, in quanto preordinata ad assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, e in particolare a non lasciare vanificato l’accertamento del diritto, costituisce uno strumento fondamentale e inerente a qualsiasi sistema processuale, anche indipendentemente da una previsione espressa (sentenza n. 403 del 2007).

In forza dei predetti principi, appare evidente come negare tutela cautelare agli associati di un’associazione (non riconosciuta, nel caso di specie) nel periodo antecedente l’instaurazione del giudizio di merito, in assenza di una norma espressa in tal senso, si tradurrebbe in un vulnus di tutela ed in una violazione del principio di effettività.

L’eccezione di inammissibilità, pertanto, deve essere rigettata.
In via generale non pare inutile ricordare che il provvedimento di sospensione delle delibere assembleari costituisce una misura cautelare tipica che impone al giudice di valutare i requisiti del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”. Il riferimento della legge alla ricorrenza di “gravi motivi” si correla alla necessità di ravvisare la sussistenza di un nesso causale fra l’esecuzione (ovvero la protrazione dell’efficacia) della deliberazione impugnata ed il pregiudizio temuto, ed implica un apprezzamento comparativo della gravità delle conseguenze derivanti, sia all’associato impugnante sia all’associazione, dall’esecuzione e dalla successiva rimozione della deliberazione impugnata.
Nel caso in esame la sussistenza dei “gravi motivi” come sopra declinati appare evidente alla luce delle considerazioni che seguono.
In primo luogo, osserva il Tribunale come lo Statuto del GIST (doc. 3 di parte ricorrente) preveda specifici quorum deliberativi per la validità delle delibere dell’assemblea ordinaria e straordinaria. Solo con riferimento all’assemblea ordinaria, l’art. 30 prevede che assuma rilievo il numero dei soci aventi diritto al voto mentre, per l’assemblea straordinaria, è richiesta la presenza di un numero di soci (senza alcun riferimento al fatto che gli stessi abbiano o meno diritto al voto) pari alla metà più uno ed una maggioranza dei due terzi dei partecipanti.
Nel caso in esame, dal verbale dell’assemblea (doc. 8) risulta la presenza di 97 soci (a fronte di un numero di soci complessivo pari a 205). La delibera adottata con la presenza di 97 soci appare, stando all’esame sommario proprio della presente fase, invalida. Di nessun pregio le argomentazioni di parte resistente relative al fatto che le maggioranze era state conteggiate sempre in modo diverso in passato, atteso che le disposizioni statutarie prevedono specifiche indicazioni di tenore univoco.

Per quanto riguarda la posizione della ricorrente Talarico, si osserva come, in assenza di una delibera di esclusione, la predetta socia, sebbene non avesse sanato la morosità relativa ad un’annualità precedente, aveva diritto di partecipare all’assemblea straordinaria.
In considerazione della modifica statutaria decisa dall’assemblea straordinaria del 14.5.2021, senza il rispetto delle maggioranze previste dallo statuto – modifica in forza della quale il GIST non farebbe più parte della Federazione Nazionale della Stampa Italiana – appare evidente come ben più gravi siano le conseguenze derivanti dall’esecuzione di una delibera invalida (peraltro già iniziata, come dimostrato dalle modifiche della sede legale adottate dal Consiglio direttivo il 20.5.2021, cfr. verbale depositato da parte ricorrente il 15.7.2021), in forza della quale vengono assunte decisioni rilevanti anche per i terzi. In esecuzione della delibera per cui è causa, pertanto, sono state già assunte decisioni definitive e ben potrebbero esserne assunte altre, comportanti obblighi nei confronti di terzi, tali da pregiudicare l’associazione prima della decisione di merito. Le considerazioni che precedono, che rendono irrilevante l’esame degli ulteriori profili di censura spiegati dalle parti, portano all’accoglimento del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P .Q.M.

  1. 1)  In accoglimento del ricorso, dispone la sospensione dell’efficacia esecutiva della deliberaassunta dal GIST il 14.5.2021;
  2. 2)  Condanna il GIST al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese di lite, che liquida incomplessivi euro 2.169,00 per compensi, oltre 259,00 euro per contributo unificato, oltrespese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di Sua competenza.

 

Milano, 25 luglio 2021

Il Giudice
dott. Martina Flamini

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